FAQ – Responsabilità Sanitaria e Diritto alla Salute
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo risponde ai quesiti più frequenti in materia di accertamento del danno e profili di colpa medica.
Cosa fare in caso di presunto errore medico?
Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è opportuno che il danneggiato si rivolga a uno Studio Legale specializzato nella materia, capace di delineare immediatamente la strategia più idonea al caso specifico.
Non sempre, infatti, è consigliabile esperire un’azione in sede penale, dove l’accertamento della responsabilità richiede standard probatori rigorosi e circoscritti. In ambito civile, invece, i profili di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria offrono uno spettro di tutela più ampio, garantendo maggiori tutele all’istante.
Per tali ragioni, l’attivazione delle autorità competenti va valutata d’intesa con un professionista: lo Studio Legale Scaramuzzo, sin dal 1999, concentra la propria attività sul diritto sanitario, fornendo pareri qualificati e assistenza specifica in ogni fattispecie di colpa medica.

Come si calcola il risarcimento dei danni in ambito sanitario?
Un errore medico può dare origine a diverse poste risarcitorie a favore del danneggiato, tra le quali figurano, a titolo esemplificativo:
Danno Biologico:legato alle lesioni temporanee o permanenti all’integrità psico-fisica della persona;
Danno Patrimoniale:che comprende le spese mediche sostenute e future, nonché la perdita o riduzione della capacità lavorativa;
Danno Non Patrimoniale:legato alla sofferenza morale e interiore patita.
In caso di decesso del paziente, sorge in capo agli eredi il diritto al risarcimento di un duplice danno: quello subìto direttamente dalla vittima e trasmesso iure successionis, e quello patito dagli eredi stessi in proprio per la perdita del rapporto parentale (iure proprio). La quantificazione di tali voci avviene secondo criteri liquidativi e tabelle giurisprudenziali consolidate (sia di merito che di legittimità).
Quali sono i termini di prescrizione per l'azione risarcitoria?
In regime di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il diritto al risarcimento del danno si prescrive indieci anni, e il termine decorre dal momento in cui il danneggiato percepisce l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dall’operato medico.
Questa regola presenta delle eccezioni: in caso di decesso del paziente, l’azione degli eredi per il danno da perdita del congiunto (iure proprio) è soggetta al termine di prescrizione dicinque annidalla data del decesso.
Per quanto concerne l’eventuale azione penale, il termine per sporgere querela per lesioni personali colpose è ditre mesidal giorno in cui si ha notizia del fatto-reato. Nei casi di esito letale (ipotesi di omicidio colposo), trattandosi di reato perseguibile d’ufficio, l’atto di denuncia non è vincolato ai predetti limiti temporali.

Quali sono i costi per l'avvio di un'azione risarcitoria?
Gli oneri finanziari connessi a una vertenza giudiziaria ordinaria possono variare in base alla complessità e alla gravità delle lesioni. Consapevole dell’impegno economico richiesto per i contributi unificati, le notifiche e le consulenze tecniche, lo Studio Legale Scaramuzzo adotta soluzioni contrattuali flessibili volte a garantire l’accesso alla giustizia.
Per le vicende cliniche ritenute fondate a seguito dell’esame peritale preliminare, lo Studio si occuperà di sostenere l’anticipazione delle spese vive dell’intero iter procedurale (sia in fase stragiudiziale che giudiziale), regolando i compensi professionali mediante preventivo scritto . I compensi verranno corrisposti solo al termine dell’incarico, in base ai parametri forensi e per come preliminarmente pattuiti.
Quali sono i tempi medi di definizione della vertenza?
Un procedimento di media complessità si definisce generalmente in un arco temporale compreso tra i due e i quattro anni, sebbene le tempistiche effettive dipendano dalla natura della materia e dalla specifica sezione giudiziaria adita. Lo Studio Legale Scaramuzzo persegue costantemente prudenti strategie finalizzate a favorire, ove possibile, una bonaria e rapida definizione transattiva della controversia, riducendo sensibilmente i tempi d’attesa per l’assistito.

