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Danni da intervento di riduzione
Il sig. P.A. percaduta accidentale, riportava la frattura esposta della tibia e del perone distale.
Veniva, quindi, ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta con FE. Stante l’apparente regolare decorsopost-operatorio, venivadimessocon divieto di carico e terapia medica.
Seguivanuovo ricoveropresso il medesimo nosocomio per deiscenza della ferita chirurgica e veniva sottoposto ad altri due interventi chirurgici per rimozione placca viti e anti bio gramma.L’esitodei suindicati interventi residuava al sig. P.A. unadeambulazione estremamente stentatae consentita per brevi tratti con l’aiuto di due bastoni canadesi.
Risarcimento danni per malasanità
L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dalTribunale di Napoli, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti, sia per l’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, sia per l’errata scelta chirurgica che aveva aumentato il rischio dell’infezione del sito chirurgico poi verificatasi, con comparsa di osteite ed osteomielite.
Tribunale di Napoli– Ord. rep. n. 1079/2023
A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimorisarcimento del danno, sia non patrimoniale, sia patrimoniale, patito dal Sig. P.A.
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