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Danni da intervento di riduzione

Il sig. P.A. per caduta accidentale, riportava la frattura esposta della tibia e del perone distale.

Veniva, quindi, ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta con FE. Stante l’apparente regolare decorso post-operatorio, veniva dimesso con divieto di carico e terapia medica.

Seguiva nuovo ricovero presso il medesimo nosocomio per deiscenza della ferita chirurgica e veniva sottoposto ad altri due interventi chirurgici per rimozione placca viti e anti bio gramma. L’esito dei suindicati interventi residuava al sig. P.A. una deambulazione estremamente stentata e consentita per brevi tratti con l’aiuto di due bastoni canadesi.

Risarcimento danni per malasanità 

L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un collegio medico specialistico che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti. Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Napoli, ravvisava la responsabilità dei Sanitari intervenuti, sia per l’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, sia per l’errata  scelta chirurgica che aveva aumentato il rischio dell’infezione del sito chirurgico poi verificatasi, con comparsa di osteite ed osteomielite.

Tribunale di Napoli – Ord. rep. n. 1079/2023

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