Risarcimento danni per errore medico: quando va in prescrizione?

Risarcimento danni per errore medico: quando va in prescrizione

Nell’affrontare un caso di malasanità è assolutamente corretto chiedersi quali siano i tempi, oltre che le modalità, perprocedere in sede civile e/o penaleal fine di accertare le responsabilità del danno subito. È altrettanto naturale voler ottenere ungiusto risarcimentoin seguito ai danni subiti per errore medico e quindi voler conoscere itempi di prescrizioneentro i quali far valere i propri diritti. Approfondiamo l’argomento per capire quali sono i termini oltre i quali l’azione di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria risulta preclusa.

Risarcimento danni per errore medico: prescrizione

L’azione legale finalizzata ad ottenere un risarcimento danni in seguito ad un errore subito in ambito sanitario può vedere coinvolto siadirettamente il medico,al quale si ritiene di imputare la responsabilità dell’evento, sia lastruttura ospedalieranella quale l’evento si è verificato. L’articolo 7 dellalegge Gelli–Biancodistingue esplicitamente queste due forme di responsabilità, con alcune conseguenze sui termini di prescrizione, oltre che sull’onere della prova (per approfondire:Le linee guida della responsabilità medica).

Per quanto riguarda lastruttura sanitaria, pubblica o privata che sia, questa è tenuta a rispondere delle condotte dolose o colpose dei professionisti che vi operano ai sensi degliarticoli 1218 e 1228 del Codice Civile. Siamo precisamente in tema diresponsabilità contrattualeed il termine per la prescrizione è fissato in10 anni. Nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale, spetta alla struttura l’onere di dimostrare l’inevitabilità dei danni riportati dal paziente.

Se l’azione risarcitoria viene rivolta direttamente nei confronti delmedico(o altro professionista sanitario) si verte in tema diresponsabilità extra-contrattuale. Vale in questo casol’articolo 2043 del Codice Civileed i tempi di prescrizione si riducono a5 anni.In questa ipotesi, spetta al paziente dimostrare, non solo il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso, bensì anche la colpa del sanitario intervenuto.

Risarcimento danni per errore medico: decorrenza

Chiariti i tempi di decadenza del diritto del danneggiato (prescrizione quinquennale o decennalea seconda del soggetto contro cui si procede), restano da definire i termini didecorrenza della prescrizione, ovvero a partire da quando debba intendersi che il paziente possa far valere i propri diritti.

In base all’articolo 2935 del Codice Civile,la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questa indicazione, applicata a un errore medico come ad altri tipi di danni riportati in ambito ospedaliero-sanitario, richiede alcuni distinguo. Un errore, un’azione eseguita con imperizia o altre mancanze che vedano coinvolti salute e benessere psico-fisico del paziente possono infatti manifestarsi in tutta la loro chiarezza nell’immediato, entro un breve lasso di tempo, ma anche, in alcuni casi particolari,a distanza di mesi e persino di anni. Si è espressa in questa direzione esplicitamente, e in più casi, la Corte di Cassazione, in particolare facendo riferimento alle vittime di trasfusioni di sangue infetto.

In linea generale ed esemplificativa, dunque, si può giungere all’assunto che il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario.

Nel caso in cui si chieda un risarcimento danni per un errore medico che ha portato allamorte del paziente, è necessario operare unadistinzione, rispetto ai termini di prescrizione: 

  • la richiesta viene avanzata dai congiunti (eredi) al fine di ottenere i danni patiti dalla vittima e trasmissibili agli eredi: il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni a partire dal decesso;
  • la richiesta viene avanzata dai congiunti al fine di ottenere i danni patiti dai medesimi in proprio per la perdita del rapporto parentale: il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni a partire dal decesso.

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